La fiscalità

La fiscalità per gli iscritti: la fase di accumulo

L'aderente decide al momento dell'adesione l'ammontare della contribuzione volontaria e può, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, sia variarne l'entità sia sospendere i versamenti.

Fonti di contribuzione possibili

Regime fiscale nella fase di accumulo

Versamenti individuali volontari: liberi nell'ammontare e periodicità

deducibili ai fini IRPEF entro il limite massimo di Euro 5.164,57 all'anno.

Contributo del datore di lavoro: in caso di accordo collettivo

Trattamento di Fine Rapporto:

in sospensione di imposta senza limiti

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Non è solo il tipo di versamento che contribuisce al tuo regime fiscale ma anche l’ammontare che deciderai di versare.

Guarda l’esempio concreto.

Regime fiscale senza fondo pensione

Reddito IRPEF

35.000,00€

Aliquota IRPEF Media*

25,40%

Imposte da pagare

8.890,00€

 

Regime fiscale con contributo al fondo pensione

* Simulazione effettuata utilizzando le aliquote IRPEF in vigore dal 1 gennaio 2024

Disciplina fiscale dei rendimenti:

Sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, derivante dalla gestione finanziaria del fondo pensione, viene applicata una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 20%.

La fiscalità per gli iscritti: la fase di erogazione

Al momento del pensionamento ha la possibilità di scegliere la prestazione pensionistica tra le diverse tipologie di rendita offerte dal fondo.

Disciplina fiscale della rendita e del capitale:

In fase di erogazione, il montante accumulato viene sottoposto a tassazioni differenti,a seconda del regime fiscale vigente alla data di contribuzione.
Illustriamo qui di seguito la tassazione in vigore dal 1 gennaio 2007.

La base imponibile è costituita da tutti i contributi al netto dei rendimenti (già tassati in fase di accumulo con imposta sostitutiva del 20%) e dei contributi non dedotti in fase di accumulo.

Prestazioni pensionistiche

Requisiti per la richiesta

Modalità di erogazione

Disciplina fiscale della rendita e del capitale

  • maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza e
  • almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

  • da un minimo del 50% a un massimo del 100% in forma di rendita, con un massimo del 50% in forma capitale.
  • 100% in forma capitale, se il 70% della posizione genera una rendita annua non reversibile inferiore al 50% dell'assegno sociale.
  • I Vecchi Iscritti, cioè gli aderenti assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti prima di quella data a una forma pensionistica complementare, possono richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in forma capitale.

15%, fino al 15° anno di iscrizione, e successivamente una diminuzione dell’aliquota per ogni anno di iscrizione pari allo 0,3%, cioè:
16° anno: 14,7%
17° anno: 14,4%
18° anno: 14,1%
19° anno: 13,8%
20° anno: 13,5%
...
fino a un’aliquota minima del 9%

 

Prestazioni rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Requisiti per la richiesta

Modalità di erogazione

Disciplina fiscale della rendita RITA

  • cessazione attività lavorativa
  • almeno 5 anni di partecipazione   alle forme pensionistiche complementari
  • almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza
  • anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
  • oppure
  • cessazione attività lavorativa
  • inoccupazione superiore a 24 mesi
  • almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
  • anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
  • da un % stabilita dall’aderente fino al 100% del Montante in forma di Rendita RITA ( rateizzazione mensile)

15%, fino al 15° anno di iscrizione, e successivamente una diminuzione dell’aliquota per ogni anno di iscrizione pari allo 0,3%, cioè:
16° anno: 14,7%
17° anno: 14,4%
18° anno: 14,1%
19° anno: 13,8%
20° anno: 13,5%
...
fino a un’aliquota minima del 9%

 

Riscatto della posizione accumulata

Il riscatto della posizione maturata nel Fondo Pensione può essere richiesto al verificarsi di uno dei seguenti casi:

Motivo della richiesta

% liquidabile

Aliquota applicata

  • inoccupazione da 12 a 48 mesi, o ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria; 
  • inoccupazione da più di 48 mesi;

50% del montante

100% del montante

15%, fino al 15° anno di iscrizione, e successivamente una diminuzione dell’aliquota per ogni anno di iscrizione pari allo 0,3%, cioè:
16° anno: 14,7%
17° anno: 14,4%
18° anno: 14,1%
19° anno: 13,8%
20° anno: 13,5%
...
fino a un’aliquota minima del 9%

  • invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;

100% del montante

  • morte prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica;

100% del montante

  • perdita dei requisiti di partecipazione 

100% del montante

23&

 

Anticipazioni

Motivo della richiesta

Anni di iscrizione alla previdenza complementare

% anticipabile

Regime fiscale in erogazione

Spese sanitarie per situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari

Nessun limite

75% della posizione

15%, fino al 15° anno di iscrizione, e successivamente una diminuzione dell’aliquota per ogni anno di iscrizione pari allo 0,3%, cioè:
16° anno: 14,7%
17° anno: 14,4%
18° anno: 14,1%
19° anno: 13,8%
20° anno: 13,5%
...
fino a un’aliquota minima del 9%

Acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli

8 anni

75% della posizione.

23%

Ulteriori esigenze

8 anni

30% della posizione

23%

 

Trasferimenti verso altro fondo

Requisiti per la richiesta

Regime fiscale in erogazione

Trasferimento volontario (Decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al fondo)

oppure

Perdita dei requisiti di partecipazione (anche prima del periodo minimo di due anni di partecipazione al fondo)

oppure

Raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica e volontà di avvalersi  delle condizioni di erogazione della rendita praticate da altra forma di previdenza complementare

oppure

Ricezione dal fondo pensione di apposita comunicazione che informa del diritto al trasferimento per modifiche che complessivamente comportano un peggioramento rilevante delle condizioni economiche ovvero modifiche che interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo

Esentasse

Fiscalità per le imprese

A fronte del versamento del TFR alle forme di previdenza complementare sono state introdotte le seguenti misure compensative a favore delle aziende:

  • deducibilità dal reddito d’impresa (valide ai fini Ires e IRAP) dell’ammontare del Tfr conferito alla previdenza complementare nella misura del 4%, ulteriormente elevato al 6% per le aziende con meno di 50 addetti
  • esenzione dal versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR presso l’Inps, con un risparmio per l’azienda quantificabile nello 0,20% del monte retributivo, in proporzione alla percentuale di TFR maturando conferito alla previdenza complementare
  • riduzione dei cosiddetti oneri impropri (ossia costi sul lavoro relativi a contributi al fondo per la disoccupazione o per la maternità e simili) che gravano sul lavoro dipendente, con un risparmio per l’azienda quantificabile nello 0,28% del monte retributivo, in proporzione alla percentuale di TFR maturando conferito alla previdenza complementare