La fiscalità per gli iscritti: la fase di accumulo
L'aderente decide al momento dell'adesione l'ammontare della contribuzione volontaria e può, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, sia variarne l'entità sia sospendere i versamenti.
L'aderente decide al momento dell'adesione l'ammontare della contribuzione volontaria e può, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, sia variarne l'entità sia sospendere i versamenti.
Fonti di contribuzione possibili | Regime fiscale nella fase di accumulo |
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Versamenti individuali volontari: liberi nell'ammontare e periodicità |
deducibili ai fini IRPEF entro il limite massimo di Euro 5.164,57 all'anno. |
Contributo del datore di lavoro: in caso di accordo collettivo |
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Trattamento di Fine Rapporto: |
in sospensione di imposta senza limiti |
Non è solo il tipo di versamento che contribuisce al tuo regime fiscale ma anche l’ammontare che deciderai di versare.
Guarda l’esempio concreto.
Reddito IRPEF |
35.000,00€ |
Aliquota IRPEF Media* |
26,14% |
Imposte da pagare |
9.150,00€ |
* Simulazione effettuata utilizzando le aliquote IRPEF in vigore dal 1 gennaio 2022
Sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, derivante dalla gestione finanziaria del fondo pensione, viene applicata una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 20%.
Al momento del pensionamento ha la possibilità di scegliere la prestazione pensionistica tra le diverse tipologie di rendita offerte dal fondo.
In fase di erogazione, il montante accumulato viene sottoposto a tassazioni differenti,a seconda del regime fiscale vigente alla data di contribuzione.
Illustriamo qui di seguito la tassazione in vigore dal 1 gennaio 2007.
La base imponibile è costituita da tutti i contributi al netto dei rendimenti (già tassati in fase di accumulo con imposta sostitutiva del 20%) e dei contributi non dedotti in fase di accumulo.
Prestazioni pensionistiche | ||
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Requisiti per la richiesta |
Modalità di erogazione |
Disciplina fiscale della rendita e del capitale |
L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. |
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15%, fino al 15° anno di iscrizione, e successivamente una diminuzione dell’aliquota per ogni anno di iscrizione pari allo 0,3%, cioè: |
Prestazioni rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) | ||
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Requisiti per la richiesta |
Modalità di erogazione |
Disciplina fiscale della rendita RITA |
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15%, fino al 15° anno di iscrizione, e successivamente una diminuzione dell’aliquota per ogni anno di iscrizione pari allo 0,3%, cioè: |
Riscatto della posizione accumulata | ||
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Il riscatto della posizione maturata nel Fondo Pensione può essere richiesto al verificarsi di uno dei seguenti casi: |
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Motivo della richiesta |
% liquidabile |
Aliquota applicata |
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50% del montante 100% del montante |
15%, fino al 15° anno di iscrizione, e successivamente una diminuzione dell’aliquota per ogni anno di iscrizione pari allo 0,3%, cioè: |
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100% del montante |
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100% del montante |
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100% del montante |
23& |
Anticipazioni | |||
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Motivo della richiesta |
Anni di iscrizione alla previdenza complementare |
% anticipabile |
Regime fiscale in erogazione |
Spese sanitarie per situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari |
Nessun limite |
75% della posizione |
15%, fino al 15° anno di iscrizione, e successivamente una diminuzione dell’aliquota per ogni anno di iscrizione pari allo 0,3%, cioè: |
Acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli |
8 anni |
75% della posizione. |
23% |
Ulteriori esigenze |
8 anni |
30% della posizione |
23% |
Trasferimenti verso altro fondo | |
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Requisiti per la richiesta |
Regime fiscale in erogazione |
Trasferimento volontario (Decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al fondo) oppure Perdita dei requisiti di partecipazione (anche prima del periodo minimo di due anni di partecipazione al fondo) oppure Raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica e volontà di avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da altra forma di previdenza complementare oppure Ricezione dal fondo pensione di apposita comunicazione che informa del diritto al trasferimento per modifiche che complessivamente comportano un peggioramento rilevante delle condizioni economiche ovvero modifiche che interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo |
Esentasse |
A fronte del versamento del TFR alle forme di previdenza complementare sono state introdotte le seguenti misure compensative a favore delle aziende: